Nascita all'estero
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis, secondo il quale il figlio nato da padre o da madre italiani è italiano. Detto questo essere nati da un genitore italiano da’ “diritto” ad essere riconosciuti come italiani, ma perche’ questo diritto possa essere esercitato e’ necessario comunicare la nascita al governo italiano (ovvero l’inevitabile prassi burocratica da seguire). Se la nascita ha luogo all’estero si deve presentare la documentazione al consolato piu’ vicino.
La nascita deve essere registrata in Italia, questo anche nel caso in cui il genitore acquisti o riacquisti la cittadinanza in quanto viene trasmessa ai propri figli ancora minorenni e conviventi al momento in cui diviene cittadino.
Per registrare una nascita bisogna presentarsi all’ufficio consolare con:
- atto di nascita, emesso dall’ufficio di stato civile competente della circoscrizione, munito di traduzione in italiano, effettuata da un traduttore ufficiale, e legalizzato presso il Ministero degli Esteri straniero (per tutti quei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961);
NOTA: in molti paesi d'Europa (e forse in altri Paesi) e' possibile richiedere agli uffici competenti certificati di nascita multi-lingua che evitano di dover ricorrere ai costosi servizi dei traduttori giurati.
- documento comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità, passaporto italiano in corso di validita' o certificato di cittadinanza italiana).