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Matrimonio all'estero

Sposarsi all'estero, che fare per rendere il matrimonio valido in Italia

Fino a qualche tempo fa, i matrimoni all'estero riguardavano quasi esclusivamente cittadini italiani residenti nel paese  dove si celebrava l’evento, ma di recente il fenomeno degli italiani che si recano all'estero apposta per celebrare il loro matrimonio e' in aumento.

I motivi sono vari. A volte la cause e' l'impossibilita' di uno degli sposi a recarsi in Italia (per esempio uno degli sposi e' straniero e non possiede il visto d'ingresso), oppure e' il desiderio di sposarsi in un quadro che renda piu' memorabile l'evento ad attrarre le coppie italiane fuori dall'Italia. Abbondano infatti servizi che pubblicizzano cerimonie matrimoniali originali come il matrimonio sott'acqua alle Hawaii, in slitta sulla neve in Svezia, in macchina al drive-in del "marriage express" di Las Vegas, per citarne solo alcuni.

Celebrazione del matrimonio all'estero

Il matrimonio all'estero puo' essere celebrato sia presso le autorita' locali, secondo le leggi del luogo, sia presso le autorita' italiane nel paese estero.

Matrimonio presso le autorita' locali

Nel caso di celebrazione del matrimonio dinanzi all’autorità di un paese straniero, sarà cura degli interessati presentare al consolato competente l’atto di matrimonio rilasciato dalle autorità locali per il successivo inoltro al comune italiano competente per la trascrizione.

Il consolato ha l'obbligo di verificare la validità del matrimonio secondo la legge dello Stato di celebrazione, e provvedera' alla traduzione e legalizzazione dell’atto, prima della trasmissione in Italia.

Gli interessati possono anche presentare direttamente l’atto per la trascrizione al comune italiano, ma in questo caso, il comune richiedera' al consolato del paese in cui si e' celebrato il matrimonio di fare le necessarie verifiche e controlli per assicurarsi della legittimita' dell'atto.

Italiani residenti AIRE - Il cittadino italiano iscritto all’AIRE dovrà rivolgersi all’ufficio consolare per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potrà poi contrarre matrimonio davanti alle autorità straniere competenti o presso il consolato, sempre che non vi si oppongano le leggi locali.

Italiani residenti in Italia - Il cittadino italiano residente in Italia dovrà invece rivolgersi al comune di residenza per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potrà poi contrarre matrimonio innanzi alle autorità straniere.

Matrimonio presso il consolato italiano all'estero

Il consolato, nel caso di matrimonio presso l'ufficio consolare italiano, e' a tutti gli effetti parificato ad un ufficio di stato civile di un qualsiasi comune e quindi i funzionari consolari possono celebrare matrimonio oltre che in sede anche:

- fuori dalla sede consolare (art. 110 c.c.), se fosse  impossibile per uno degli sposi recarsi presso la sede consolare per malattia o impedimento

- per procura (art. 111 c.c.).

In tutti i casi, l’ufficiale di stato civile e l'ufficio consolare devono provvedere alla pubblicazione, ai controlli e alla trascrizione dell'atto di matrimonio.

Pubblicazione

L'obbligo della pubblicazione sussiste anche per il cittadino italiano che contrae matrimonio all’estero, indipendentemente dal fatto che la cerimonia abbia luogo presso l'autorità consolare italiana o dinanzi all’autorità locale.

Lo scopo della pubblicazione e' quello di:

- evitare, attraverso l’attività di accertamento e di verifica da parte dell’ufficiale di stato civile, che vengano celebrati matrimoni ove sussistano impedimenti che successivamente possano rendere nullo l'atto o necessitarne l'annullamento;

- permettere a chiunque possa averne un interesse a fare opposizione al matrimonio prima della celebrazione.

Nel caso di matrimonio celebrato in consolato, la pubblicazione deve essere esposta:

- presso l’ufficio in cui deve avvenire la celebrazione,

- presso l’ufficio della circoscrizione consolare di residenza all’estero (con esclusione di qualsiasi competenza da parte del Comune di iscrizione AIRE);

- presso il Comune in Italia, qualora uno degli sposi vi abbia la residenza attuale

(art. 11 del DPR 5/1/1967 n. 200)

La pubblicazione e' obbligatoria anche nel caso il paese estero richieda al cittadino italiano il rilascio di un nullaosta o del certificato di capacità matrimoniale (Convenzione di Monaco, 5 settembre 1980). Infatti tale documento viene rilasciato solo una volta scaduto il termine delle pubblicazioni, qualora si siano concluse senza opposizioni.

Va sottolineato il fatto che la mancanza della pubblicazione non inficia la validità dell’atto di matrimonio, in altri termini, il matrimonio contratto all’estero, pur non essendo stato preceduto dalle prescritte (per il cittadino italiano) pubblicazioni, non può - per tale sola mancanza - essere ritenuto non valido o inefficace dal nostro ordinamento. 

Immaginate il problema di tutte le coppie straniere residenti in Italia se il loro matrimonio dovesse venire considerato nullo dal governo italiano!

Per gli Italiani pero' non c'e' scampo e la mancanza delle pubblicazioni puo' perfino essere punita con una multa!

Trascrizione e controlli

Il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto in Italia presso il comune competente.

Prima di completare la pratica, l’ufficiale di stato civile del comune di registrazione, una volta ricevuto l’atto per la trascrizione deve effettuare ulteriori verifiche.

Infatti e' competenza dell'ufficiale di stato civile del comune di registrazione accertare che nel matrimonio celebrato all’estero dal cittadino italiano risultino rispettate le condizioni ed i requisiti richiesti dal nostro ordinamento e non sussistano impedimenti (art. 84 e seguenti c.c).

Per esempio nel caso in cui l’età di uno degli sposi fosse inferiore ai 16 anni l’ufficiale di stato civile rifiutera' la trascrizione, rilasciando attestazione con il motivo del rifiuto e dandone comunicazione al Procuratore della Repubblica per gli eventuali adempimenti di competenza.

Questo accertamento compete all'ufficiale dello stato civile, mentre quello relativo alla validità del matrimonio secondo la legge del luogo di celebrazione e' di competenza dell'autorità consolare.

Il coniuge straniero, o apolide, di cittadino italiano ha diritto ad ottenere la cittadinanza italiana, qualora ne faccia richiesta:

- dopo 6 mesi dalla data del matrimonio, se risiede legalmente in Italia;

- dopo 3 anni dalla data del matrimonio, se risiede all’estero (art. 5).

I casi in cui è precluso l’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio sono elencati dall’art. 6 - Legge 27 ottobre 1988, n. 470.

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