Adozione all'estero
Le coppie italiane che adottano all'estero, possono ottenere la cittadinanza italiana per il figlio adottato se l'adozione è pronunciata dall'Autorità competente di un Paese straniero se la coppia puo' dimostrare al momento della pronuncia di avervi soggiornato continuativamente e di avervi avuto la residenza da almeno due anni (è dunque obbligatorio aver fatto l'iscrizione all'A.i.r.e )
Il Tribunale per i Minorenni, riconosce ad ogni effetto l'adozione in Italia purché conforme ai principi della Convenzione (art. 36 della legge n° 184 del 1983 come modificato dalla legge n° 476/1998).
Il Tribunale per i Minorenni competente è quello del luogo di ultima residenza della coppia o, se non fosse possibile stabilire quale sia stata l'ultima residenza, quello di Roma.
La procedura di adozione si conclude con l'ordine da parte del Tribunale per i Minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile.
Con la trascrizione il minore diviene cittadino italiano (art. 34 punto 3 della legge n° 476 del 1998).
Normativa
Legge 4 maggio 1983, n° 184 (1) - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (1/circ).
Legge 31 dicembre 1998 n. 476 (1) - Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184 (2), in tema di adozione di minori stranieri.
D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 492 - Regolamento recante norme per la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.