Burocrazia italiana
ISCRIZIONE ALL'A.I.R.E.
L' A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) è lo schedario che raccoglie i nominativi dei cittadini italiani trasferiti all'estero e di quelli che - nati e residenti all'estero - hanno mantenuto la cittadinanza italiana.
Ogni cittadino italiano può iscriversi gratuitamente presso i Consolati e il suo nome viene conseguentemente registrato presso l’A.I.R.E. del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio.
Cosa occorre fare per iscriversi all’A.I.R.E.?
Per iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero il cittadino italiano deve presentarsi entro 90 giorni dal trasferimento nel Paese straniero presso l'Ufficio consolare nella cui circoscrizione è immigrato per presentare la dichiarazione d'immigrazione.
Per ottenere l’iscrizione, occorre esibire i seguenti documenti:
- Carta d’identità o passaporto italiano valido (per i paesi non aderenti all’UE);
- prova/e della stabile residenza all'estero;
- documento di riconoscimento.
Il Consolato provvede poi al successivo inoltro al Comune ( anche se il cittadino ha già dato comunicazione al suo Comune di residenza prima della partenza, l'iscrizione all'A.I.R.E. non diviene effettiva fino alla conferma da parte del consolato italiano del paese estero di trasferimento e dietro presentazione di idonea documentazione).
N.B. In ogni caso, non è prevista alcuna sanzione né la decadenza della cittadinanza per la mancata iscrizione o per l'iscrizione tardiva.
Perché è importante per un italiano residente all’estero iscriversi all’A.I.R.E.?
L’iscrizione all’A.I.R.E. è molto importante per ottenere certificati anagrafici ed altri documenti e per mantenere i diritti elettorali all’estero. Inoltre, solo gli iscritti all'AIRE possono godere dei servizi consolari per i quali è richiesta la residenza all'estero e delle agevolazioni burocratico-amministrative.
Per agevolare il rilascio dei certificati, è tuttavia necessario avere cura di far pervenire al Comune italiano dove si è iscritti all'AIRE tempestivamente, tramite Consolato, tutte le eventuali variazioni di stato civile (nascite, matrimonio, morti) che si verifichino all'estero, nonché il cambiamento d'indirizzo (quest'ultimo è fondamentale affinché si possa ricevere tempestiva notizia della data di ogni consultazione elettorale).
DIRITTO DI VOTO
Il voto degli italiani all'estero
La nuova legge
La legge sul voto degli italiani all´estero permette di votare per corrispondenza sia in occasione di elezioni politiche che in caso di referendum.
In occasione delle elezioni politiche, si vota nella Circoscrizione Estero per eleggere 12 Deputati e 6 Senatori.
La Circoscrizione Estero è suddivisa in quattro ripartizioni : 1) Europa (compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia); 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.
Chi può votare
I cittadini italiani residenti all´estero che abbiano compiuto 18 anni (per l´elezione della Camera) e 25 anni (per il Senato) e che siano iscritti nelle liste elettorali, predisposte sulla base di un elenco dei residenti all´estero realizzato unendo i dati dell´ A.I.R.E. e quelli degli schedari consolari.
L´iscrizione all´anagrafe consolare e´ obbligatoria per i cittadini italiani all´estero, come stabilito dalla Legge 470/88.
Come si vota
Ad ogni elezione il cittadino italiano residente all´estero dovrà scegliere se votare nella Circoscrizione Estero o in Italia. Nel caso del voto in Italia deve comunicare questa decisione al Consolato o alla Rappresentanza diplomatica (vedi paragrafo ´Se si sceglie di votare in Italia´)
La scelta non è definitiva e dovrà essere rinnovata ad ogni elezione.
Al momento delle elezioni, i consolati inviano agli elettori un plico contenente:
- un foglio con le istruzioni per votare, le liste dei candidati e il testo della legge;
- il certificato elettorale;
- la scheda;
- due buste: una bianca (in cui inserire la scheda con il voto) e una affrancata, con l´indirizzo del consolato pre-stampato (in cui inserire la busta bianca e il certificato elettorale).
Spetta ai consolati inviare in Italia le buste arrivate entro le 16 del giovedì che precede la domenica elettorale. Le schede arrivate in ritardo saranno bruciate.
Gli elettori che, a 14 giorni dalla data delle elezioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare.
Se si sceglie di votare in Italia
I cittadini italiani residenti all´estero non hanno l´obbligo di votare per corrispondenza. L´elettore può scegliere di votare in Italia, rientrando sul territorio nazionale. In questo caso voterà nella circoscrizione in cui è iscritto.
L´elettore che intenda rientrare in Italia per votare deve comunicarlo per iscritto al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell´anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall´indizione delle elezioni
La scelta non è definitiva e dovrà essere rinnovata ad ogni elezione.
Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall´elettore che abbia scelto di votare in Italia.
Casi in cui non e´ possibile votare all´estero
Potranno votare esclusivamente in Italia i cittadini italiani residenti in Paesi con cui non sia stato possibile concludere intese che garantiscano la regolarità del voto.
In tali casi, ed inoltre per gli elettori che risiedano in Paesi privi di Rappresentanze diplomatiche italiane, è previsto il diritto al rimborso del 75% delle spese di viaggio per il rientro in Italia presentando una domanda al proprio Ufficio consolare, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.
Chi può candidarsi
Nella Circoscrizione Estero potranno candidarsi unicamente cittadini ´´residenti ed elettori´´ in una delle quattro ripartizioni. Nessun deputato o senatore o componente del governo potrà far parte contemporaneamente di parlamenti o governi esteri.
Le garanzie
Le Rappresentanze diplomatiche concludono intese con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire che il voto per corrispondenza venga esercitato in condizioni di uguaglianza, libertà e segretezza; e che nessun pregiudizio possa derivarne per il posto di lavoro e per i diritti degli elettori.
I cittadini italiani residenti nei Paesi con cui non sia stato possibile concludere tali intese potranno votare esclusivamente facendo rientro in Italia
Anche lo svolgimento della campagna elettorale verrà regolato da apposite forme di collaborazione con i Governi esteri.
LEGGI E DECRETI SUL VOTO ALL' ESTERO
- Legge n. 459 del 27 dicembre 2001 "Norme per l´esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all´ estero" - G.U. n. 4 del 5 gennaio 2002
- Legge Costituzionale n. 1 del 2001 "Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all´estero" - G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001
- Legge Costituzionale n. 1 del 2000 "Modifica all´articolo 48 della Costituzione, concernente l´istituzione della circoscrizione Estero per l´esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all´estero" - G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000
- Legge 104/02 "Disposizioni per il completamento e l´aggiornamento dei dati, per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all´estero e modifiche alla Legge n. 470 del 27 ottobre 1988" - G.U. n. 127 del 1° giugno 2002
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2002 -" Istituzione e organizzazione interna del Dipartimento per gli italiani nel mondo, nell´ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri "- G.U. n. 14 del 18 gennaio 2003
RILASCIO / ESTENSIONE DI PASSAPORTO, CARTA D'IDENTITA' E PATENTE
PASSAPORTO
Cos'è il passaporto e a quale Ufficio deve rivolgersi il cittadino italiano all'estero per ottenerne il rilascio?
Il passaporto è un documento di viaggio e di identità e riconoscimento. Il suo rilascio/estensione viene effettuato, in Italia, dai Questori e, in casi eccezionali, dagli Ispettori di frontiera per gli italiani all'estero; all'estero dai Rappresentanti diplomatici e consolari.(art.5 Legge 1185) nella cui circoscrizione il cittadino italiano è residente.
Per viaggiare nei territori dei Paesi dell'Unione Europea è sufficiente un documento d'identità valido per l'espatrio. E' tuttavia sempre consigliabile avere con sé il passaporto o una carta d'identità.
Qual e' la validità territoriale del passaporto ?
Il passaporto è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano. A domanda dell'interessato il passaporto può essere reso valido, mediante l'indicazione delle località di destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti (art. 2 della legge1185/67)
Come si ottiene il RILASCIO del passaporto e quale documentazione occorre?
Per il rilascio del passaporto occorre presentarsi all'Ufficio Passaporti della Rappresentanza Consolare nella cui circoscrizione il cittadino è residente con la seguente documentazione:
- formulario di Richiesta del Passaporto firmato dall'interessato;
- carta d'identità o altro documento di riconoscimento;
- due fotografie recenti (uguali, frontali, a colori formato 24x32 mm);
- permesso di soggiorno o un giustificativo dell'effettivo domicilio nella Circoscrizione consolare.
N.B. Perché un italiano residente all'estero ottenga il passaporto, è necessario che sia iscritto all'anagrafe consolare.
Può un cittadino italiano all'estero richiedere il rilascio/estensione di validità del passaporto presso una Rappresentanza consolare nella cui circoscrizione non è residente?
Un cittadino italiano all'estero può richiedere il rilascio/estensione del passaporto presso una Rappresentanza consolare in cui non è residente ma in tal caso occorre attendere il "NULLA OSTA" dell'Ufficio (Questura o Rappresentanza consolare) competente per circoscrizione territoriale di residenza.
N.B. Dato che la richiesta del "nulla osta" può implicare termini imprevedibili per la risposta, si consiglia di non lasciare scadere il passaporto il quale, se rilasciato prima del 4 gennaio 2003, può venire esteso anche prima della scadenza.
Qual è la validità temporale di un passaporto?
Secondo la nuova normativa, i passaporti rilasciati a partire dal 4 febbraio 2003 hanno una validità di dieci anni (e non più di cinque come avveniva prima) e non potranno essere rinnovati alla scadenza.
I passaporti ordinari con validità di cinque anni rilasciati prima del 4 febbraio e tuttora in corso di validità potranno invece essere estesi, per un periodo complessivamente non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del rilascio.
Come si ottiene l'ESTENSIONE del passaporto e quale documentazione occorre?
I passaporti ordinari con validità di cinque anni rilasciati prima del 4 febbraio e tuttora in corso di validità possono essere estesi per un periodo complessivamente non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del rilascio.
Per l'estensione del passaporto occorre presentarsi all'Ufficio Passaporti della (Circoscrizione Rappresentanza Consolare nella cui circoscrizione il cittadino è residente con la seguente documentazione:
- formulario di Richiesta di Estensione del Passaporto firmato dall'interessato;
- passaporto scaduto;
- permesso di soggiorno o un giustificativo dell'effettivo domicilio nella Circoscrizione a meno che il cittadino non sia già iscritto in anagrafe consolare.
Può un italiano che non ha assolto gli obblighi di leva ottenere il rilascio del passaporto?
Si. La fattispecie è stata innovata in tal senso dalla Circolare del Ministero della Difesa LEV UDG 64 del 20.10.2000 (seconda edizione).
Può un MINORENNE ottenere il rilascio del passaporto e quale documentazione occorre?
Un minorenne può ottenere un PASSAPORTO INDIVIDUALE sin dalla nascita su domanda firmata da entrambi i genitori.
Tuttavia, se minori di anni dieci devono viaggiare in compagnia di uno dei genitori o di un adulto al quale i minori vengono affidati, con apposita dichiarazione, dai genitori.
Un minorenne viene solitamente ISCRITTO SUL PASSAPORTO DEI GENITORI, del tutore o di altra persona delegata ad accompagnarli. Dai 10 anni in poi per provvedere all'iscrizione del minore è necessaria l'apposizione di una fotografia.
Per l'inclusione del minore sul passaporto di uno o di entrambi i genitori occorre presentarsi all'Ufficio Passaporti con la seguente documentazione:
- apposita richiesta disponibile presso l'Ufficio (o scaricabile dai diversi siti Internet dei Consolati Italiani) firmata da entrambi i genitori o da uno di essi con atto di assenso dell'altro genitore. L'atto di assenso è una dichiarazione personale che il genitore può sottoscrivere utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Passaporti o redigendo una auto certificazione; all'atto di assenso va sempre allegata una fotocopia del proprio documento di identità;
- due foto (uguali, frontali, a colori formato 24x32 mm) del minore solo, come abbiamo detto, nel caso in cui abbia compiuto i 10 anni;
N.B. Se il minore è nato all'estero, per iscriverlo sul passaporto dei genitori è necessario presentare il suo atto di nascita, su formulario plurilingue o se del caso tradotto e munito di apostilla al Consolato competente.
Affinchè il minore ottenga il passaporto è necessario presentare il suo atto di nascita al Consolato competente per area geografica per la sua trascrizione in Italia. Il certificato, in base alla normativa locale, deve essere presentato o su formulario plurilingue o tradotto e munito di apostilla.
Cosa accade se uno dei genitori si rifiuta di firmare l'atto di assenso per il rilascio del passaporto al figlio minorenne o per l'iscrizione sul passaporto del figlio minorenne?
In tal caso, occorre che il genitore consenziente si presenti all'Ufficio Passaporti munito di una lettera sottoscritta nella quale spiega i motivi per i quali l'altro genitore rifiuta di presentarsi congiuntamente a firmare l'atto di assenso. In tale lettera devono essere presenti l'indirizzo completo ed eventuali numeri di telefono del genitore NON consenziente per facilitare il contatto da parte della Rappresentanza consolare.
Nel caso si riscontrasse che le motivazioni del dissenso non siano giustificate, il Console con apposito decreto, può autorizzare il rilascio/estensione del passaporto al minorenne o la sua iscrizione sul passaporto dei genitori.
In quali casi il rilascio/estensione del passaporto è GRATIS?
Il rilascio/estensione del passaporto è gratuito nei seguenti casi:
- il richiedente è considerato emigrante (cioè espatria esclusivamente a scopo di lavoro manuale o va a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorna in paese estero dove sia già precedentemente emigrato). Tale disposto normativo si applica solo in favore dei connazionali che possano considerarsi emigranti in virtù dell'art. 10 del T.U. 13.11.1919, n. 2205 (convertito in legge 17.04.1925, n. 473) secondo cui "è considerato emigrante, agli effetti delle leggi e regolamenti sull'emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale e per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere il coniuge, gli ascendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in Paesi esteri ove già precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal presente articolo".
- Il richiedente italiano residente all'estero necessita di rimpatrio consolare o rientra per prestare il servizio militare;
- il richiedente italiano è indigente;
- il richiedente italiano desidera che la validità del passaporto sia limitata ai Paesi membri dell'Unione Europea (in questo caso occorre pagare solo il libretto);
- il richiedente italiano è un ministro del culto o un religioso missionario (in questo caso deve essere presentata una dichiarazione del superiore, in carta timbrata, attestando che il richiedente è religioso missionario, con l'indicazione della sua residenza).
In quali casi si può incorrere nel RITIRO del passaporto?
Secondo la normativa vigente, il passaporto può venire ritirato:
- quando sopravvengono le stesse circostanze che ne avrebbero legittimato il mancato rilascio;
- quando il titolare del passaporto che si trova all'estero non è in grado di fornire la prova di adempimento degli obblighi alimentari che derivano dalla pronuncia dell'autorità giudiziaria o, in mancanza di questa, dalla richiesta di discendenti minorenni o inabili al lavoro, ascendenti o del coniuge non legalmente separato;
- quando il titolare del passaporto è un minorenne che svolge all'estero attività immorali, pericolose o nocive per la salute;
- quando un genitore legittimo di un minore, a tutela di quest'ultimo e per motivi fondati, richiede il diniego dell'espatrio dell'altro coniuge e quindi il conseguente ritiro del passaporto.
Cosa deve fare un cittadino italiano RESIDENTE all'estero se perde il passaporto o ne subisce il furto?
Occorre che il cittadino si presenti all'Ufficio Passaporti del Consolato con la seguente documentazione:
- denuncia di furto o smarrimento del passaporto effettuato presso la locale competente Autorità di Polizia;
- documento di riconoscimento valido con fotografia;
- permesso di soggiorno o un giustificativo dell’effettivo domicilio nella Circoscrizione.
Cosa deve fare un cittadino italiano NON RESIDENTE all'estero ma di passaggio se perde il passaporto o ne subisce il furto?
Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio un turista in transito che deve partire tempestivamente e perde o viene derubato del proprio passaporto) e non si faccia in tempo a richiedere alla Questura o al Consolato che ha rilasciato il documento smarrito il NULLA OSTA all'emissione di un nuovo libretto, la Rappresentanza consolare rilascia un documento chiamato "Foglio di Viaggio" con validità per il solo viaggio di rientro in Italia.
Per ottenerlo, bisogna presentarsi in Consolato con la seguente documentazione:
- denuncia di furto o smarrimento del passaporto effettuato presso la locale competente Autorità di Polizia;
- 2 fotografie (uguali, frontali, a colori formato 24x32 mm);
- biglietto aereo originale, con la data di partenza confermata.
In quali casi viene rilasciato il passaporto collettivo?
A gruppi da cinque a cinquanta persone può essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali, un passaporto collettivo.
Tale passaporto, non rinnovabile, è valido per il solo viaggio all'estero al quale il documento si riferisce, ed è di durata non superiore a quattro mesi. Nel passaporto collettivo, che deve indicare i nominativi dei componenti il gruppo, possono essere iscritti anche i minori, con gli assensi o l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera a).
Non possono esservi iscritti coloro che, secondo le disposizioni della presente legge, non potrebbero ottenere il passaporto ordinario.
Il gruppo deve avere un capogruppo munito di passaporto ordinario. Gli altri componenti del gruppo esclusi quelli di età inferiore agli anni quattordici devono essere muniti di documento di identificazione valido a norma di legge.
La domanda del passaporto collettivo è presentata dal capogruppo. (art.20 della Legge 1185/1967)
NORMATIVA
- Legge 21 Novembre 1967 n. 1185 - Norme sui passaporti (G.U. n. 314 del 18.12.1967);
- D.P.R. 30.12.1965 n. 1656 - Norme sulla circolazione e sul soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE;
- D.P.R. 6 agosto 1974 n. 649 - Disciplina dell’uso della carta d’identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio- (G.U. n. 328 del 16.12.1974) ;
- Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
- Sentenza della Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, lett. b, della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (norme sui passaporti) promosso con ordinanza emessa l’11 dicembre 1996 dal Giudice tutelare di Bari, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella G.U. n. 12, prima serie speciale, dell’anno 1997);
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.
PATENTE
Come si devono comportare i cittadini italiani che intendono guidare all’estero? Che tipo di patente di guida occorre?
I cittadini italiani che intendono guidare all’estero sono soggetti a regole differenti a seconda che guidino in:
PAESI APPARTENENTI ALL’UE
È sufficiente la patente ottenuta in Italia per i cittadini italiani che soggiornano TEMPORANEAMENTE in uno Stato appartenente all’UE?
Sì, i cittadini italiani che soggiornano temporaneamente in un Paese dell’UE possono utilizzare la patente di guida ottenuta in Italia in quanto, ai sensi della Direttiva CEE 91/439, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione Europea sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.
È sufficiente la patente ottenuta in Italia per i cittadini italiani che acquistano la RESIDENZA in uno Stato appartenente all’UE?
Per i cittadini italiani che acquistano la residenza all’estero in un Paese UE , esistono due possibilità:
- convertire la patente di guida italiana nella patente equipollente del Paese di residenza. La conversione consiste nel rilascio di una patente estera corrispondente a quella italiana.
- conservare la patente originaria facendola però riconoscere, ma solo entro i 90 giorni dall’acquisizione della residenza. Il riconoscimento consiste nel rilascio di un tagliando da applicare sulla patente italiana.
Cosa si deve fare per richiedere la CONVERSIONE della patente?
Per convertire la patente in una equipollente in uno Stato appartenente all’UE, occorre presentarsi presso l’Ufficio Consolare competente per la circoscrizione in cui si è residenti con la seguente documentazione:
- l’apposito modulo previsto per convertire le patenti di guida estere debitamente compilato(disponibile presso l’Ufficio Consolare);
- la patente italiana;
- la carta d’identità;
- una fotografia formato tessera.
È possibile RINNOVARE la patente italiana?
Secondo la normativa vigente, i Consolati non sono più autorizzati a rinnovare le patenti italiane scadute. Per il rinnovo è necessario recarsi dalle autorità locali se si è residenti all'estero. Se la residenza è ancora in Italia l'interessato deve provvedere al rinnovo della patente in Italia, secondo le modalità prescritte dal Codice della Strada italiano.
Cosa bisogna fare in caso di furto o smarrimento della patente italiana?
In caso di smarrimento o furto della patente italiana, i cittadini italiani stabilmente residenti in uno Stato appartenente all’UE possono rivolgersi alla competente Rappresentanza Diplomatica per un DUPLICATO presentando i seguenti documenti:
- documento di identità;
- carta di soggiorno;
- giustificativi di domicilio;
- ichiarazione di perdita o furto rilasciata dalla Polizia;
- attestazione della Autorità italiana (Prefettura o Motorizzazione Civile che a suo tempo aveva rilasciato la patente iniziale con la quale viene confermato il rilascio della patente, con data e validità e relativa specifica del tipo ( A, B, C, D);
- 2 Fotografie formato tessera.
N.B. Uno svantaggio per il cittadino italiano che risiede all’estero conservando la sua patente originaria senza convertirla e senza procedere ad alcun riconoscimento, è la possibilità di inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento o furto della patente, essendo necessario richiedere notizie allo Stato di rilascio per il tramite delle normali vie diplomatico-consolari.
E' pertanto opportuno che il cittadino, non appena in possesso della Carta di Soggiorno, provveda quantomeno a registrare il possesso della propria patente italiana presso la competente Prefettura.
PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA FIRMATARI DI ACCORDI CON L’ITALIA IN MATERIA DI CONVERSIONE DELLE PATENTI
È sufficiente la patente ottenuta in Italia per i cittadini italiani che soggiornano TEMPORANEAMENTE (residenza inferiore ad 1 anno) in uno Stato NON appartenente all’UE e firmatario di accordi con l’Italia in merito alle patenti di guida?
Dipende. Alcuni Paesi firmatari di accordi con l’Italia sulle patenti di guida riconoscono la patente di guida italiana senza richiedere altri documenti (Marocco e Kenia riconoscono la patente italiana solo nel caso di soggiorni di periodi limitati). Negli altri Paesi (ad esempio Giappone, Taiwan e Sri Lanka)occorre, invece, essere in possesso della Patente Internazionale.
Che cos’è la Patente Internazionale e come si ottiene?
La Patente Internazionale è un documento internazionale di guida solitamente della validità di un anno che può essere richiesto presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile presentando originale e fotocopia della patente italiana.E' sufficiente anche delegare a tale scopo un'autoscuola o un'agenzia di pratiche auto.
È sufficiente la patente ottenuta in Italia per i cittadini italiani che acquistano la RESIDENZA in uno Stato NON appartenente all’UE e firmatario di accordi con l’Italia in materia di conversione delle patenti?
No. Nel caso in cui desiderino acquisire la residenza anagrafica nel Paese extraeuropeo firmatario di accordi con l’Italia in materia di conversione delle patenti o se vi risiedono da più di un anno, i cittadini italiani devono convertire la patente.
Cosa si in tende per "conversione della patente" e come si effettua questa operazione?
La conversione consiste nel rilascio di una nuova patente estera corrispondente a quella italiana. La conversione è possibile solo per le patenti rilasciate da quegli Stati esteri con i quali l’Italia ha stabilito rapporti di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida. Per ottenere la conversione della patente italiana, occorre recarsi alla Prefettura competente per territorio di residenza con la seguente documentazione:
- patente italiana originale;
- traduzione dei dati contenuti nella licenza di guida nella lingua del Paese di residenza;
- passaporto;
- permesso di soggiorno;
- giustificativi di domicilio;
- una fotografia formato tessera.
Inoltre, il rilascio avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici stabiliti dal Codice della strada, ma senza sostenere alcun esame di guida.
Se si chiede la conversione della patente, cosa succede alla patente italiana?
La maggioranza degli accordi bilaterali in materia di conversione delle patenti prevede che le Autorità del Paese di residenza, una volta rilasciata la patente estera ai titolari di patente italiana in corso di validità, comunichino l'avvenuta conversione alle competenti Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane. Quest' ultime devono darne notizia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano, che procede alla revoca di tale patente, cosi' come previsto dall'art.130 del Codice della Strada.
Pertanto, i cittadini titolari di patente italiana devono far pervenire alla Rappresentanza diplomatica italiana il documento di guida italiano che viene restituito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e revocato.
In caso di rientro in Italia, è possibile riottenere la patente italiana?
Qualora i cittadini italiani titolari di una patente estera ritornino in Italia per vacanza o per breve soggiorno, è sufficiente che presentino una traduzione ufficiale di tale patente. Se il ritorno in Italia è definitivo, occorre richiedere la sostituzione della patente estera ottenuta in sostituzione di una precedente patente italiana. I cittadini italiani riceveranno ai sensi dell'art.136.5 del Codice della Strada una nuova patente italiana di categoria non superiore a quella originaria.
Quali sono gli Stati con cui l'Italia ha firmato accordi di reciprocità in materia di conversione delle patenti?
Possono convertire la patente italiana i cittadini italiani che decidono di risiedere in uno degli Stati di cui all' allegato elenco (aggiornato al 2 novembre 2004): Algeria, Gran Bretagna, Norvegia Svezia, Argentina, Grecia, Paesi Bassi, Svizzera, Austria, Irlanda, Polonia, Taiwan, Belgio, Islanda, Portogallo, Turchia, Cipro, Lettonia, Principato di Monaco, Ungheria, Croazia, Libano, Repubblica Ceca, Danimarca, Liechtenstein, Repubblica di Corea, Estonia, Lituania, Repubblica Slovacca, Filippine, Lussemburgo Romania, Finlandia, Macedonia, San Marino, Francia, Malta, Slovenia, Germania, Marocco, Spagna, Giappone, Moldova, Sri Lanka.
Ci sono degli Stati con cui l'Italia ha firmato accordi di reciprocità in materia di conversione delle patenti SOLO per alcune categorie di cittadini? Quali?
Possono convertire la patente italiana solo alcune categorie di cittadini che decidono di risiedere in uno dei seguenti Stati:
- Canada: patente italiana convertibile solo per personale diplomatico e consolare;
- Cile: patente italiana convertibile solo per personale diplomatico e i relativi familiari;
- Stati Uniti: patente italiana convertibile solo per personale diplomatico e consolare;
- Zambia: patente italiana convertibile solo per cittadini in missione governativa e relativi familiari.
È possibile RINNOVARE la patente italiana e quali documenti occorrono?
Se i cittadini italiani che si trovano in un Paese extraeuropeo sono iscritti all'A.I.R.E. o se e' stata avviata la procedura di iscrizione, oppure se prevedono di soggiornarvi per più' di sei mesi, il Consolato può rinnovare la patente italiana, a condizione che essa non sia stata revocata a seguito di conversione . Il Consolato NON può invece rinnovare all'estero le patenti italiane scadute da più di tre anni e le patenti internazionali. Per ottenere il rinnovo della patente di guida italiana, occorre presentarsi in Consolato con la seguente documentazione:
- la patente italiana;
- un certificato medico rilasciato da un medico legale o dal medico di fiducia del Consolato.
Cosa bisogna fare in caso di furto o smarrimento della patente italiana?
In caso di furto o smarrimento della patente italiana, occorre recarsi presso le competenti Autorita' di Polizia per denunciarne la perdita. La Polizia rilascerà, su richiesta, una copia della denuncia. Quest'ultima, per essere riconosciuta in Italia, deve essere "apostillata" dal Ministero degli Affari Esteri del Paese extraeuropeo in cui ci si trova ed essere tradotta in lingua italiana con traduzione giurata. La denuncia di smarrimento deve poi essere presentata alle competenti Autorita' italiane che provvedono all'emissione di una nuova patente in sostituzione di quella persa. Il Consolato invece non può rilasciare una nuova patente ne' accettare denunce di smarrimento.
PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA E NON FIRMATARI DI ACCORDI CON L'ITALIA IN MATERIA DI CONVERSIONE DELLE PATENTI
È sufficiente la patente ottenuta in Italia per i cittadini italiani che soggiornano TEMPORANEAMENTE (residenza inferiore ad 1 anno) in uno Stato NON appartenente all'UE e NON firmatario di accordi con l'Italia in merito alle patenti di guida?
No. Se si soggiorna in uno Stato extraeuropeo non firmatario di accordi con l'Italia occorre guidare provvisti:
- della propria patente;
- della Patente Internazionale.
È sufficiente la patente ottenuta in Italia per i cittadini italiani che acquistano la RESIDENZA in uno Stato NON appartenente all'UE e NON firmatario di accordi con l'Italia in materia di conversione delle patenti?
No. Se si risiede in uno Stato extraeuropeo non firmatario di accordi in materia con l'Italia e si vuole prendere la patente, è necessario sostenere di nuovo nel Paese di residenza gli esami teorici e pratici per conseguirla.
CARTA D'IDENTITA'
A decorrere dal 1° giugno 2007 gli Uffici Consolari sono autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d'identità a favore dei cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE alle stesse condizioni riservate ai cittadini italiani residenti in Italia.
I cittadini minorenni, al compimento del 15° anno di età, possono richiedere la carta d'identità con l'assenso di entrambi genitori (previa compilazione di un apposito formulario).
Cosa fare per ottenerla
Inviare all'Ufficio Consolare l'apposito formulario (disponibile nella sezione modulistica del sito Internet, o da ritirare presso gli Uffici Consolari), o consegnarlo personalmente, debitamente compilato e sottoscritto, allegando la fotocopia di un documento d'identità e 4 fotografie. Tali fotografie devono essere recenti, realizzate da un fotografo professionista o nelle cabine-foto e devono rispettare le seguenti caratteristiche:
- a colori o in bianco e nero, del formato 35x45 mm,sul fondo chiaro e uniforme;
- di fronte all'obiettivo (non di profilo), con il capo scoperto, il viso centrato, con espressione neutra.
Le fotografie riprodotte al computer o fotocopiate non sono ammesse.
Se il richiedente ha figli minori, l'altro genitore dovrà obbligatoriamente dare il proprio assenso (fac-simile disponibile nella sezione modulistica del sito internet), e cio' anche nel caso i due genitori siano separati o divorziati.
La carta d'identità potrà essere emessa solo quando il consolato avrà ricevuto il nulla osta del Comune italiano competente. La procedura richiede circa 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, tuttavvia i tempi di attesa potrebbero prolungarsi a causa di ritardi nella risposta del Comune, per possibili discrepanze o mancanza di dati, soprattutto anagrafici, nonchè in relazione al numero di richieste inoltrate al Consolato. Al termine della procedural'interessato sarà invitato a presentarsi di persona per ritirare il documento e munito di un documento di riconoscimento.
N.B. In base alle disposizioni dettate in materia dal Ministero dell'Interno la carta d'identità deve essere tassativamente ritirata dall'interessato che deve apporre la sua firma in presenza del funzionario del Conosolato. Non è consentito derogare a tale direttiva, pertanto non è possibile inviare per posta il documento ai connazionali che, per ragioni di salute non possono presentarsi al Consolato. Si rammenta inoltre che il passaporto rimane, a tutti gli effetti, un valido documento d'identità.
Il costo del rilascio e il rinnovo della carta d'identità è fissato in misura identica a quello previsto per i cittadini italiani residenti in Italia.
ASSISTENZA SANITARIA
Cittadini italiani residenti all’estero in Paesi nei quali non vigono accordi in materia sanitaria in temporaneo soggiorno in Italia (DM 1° febbraio 1996)
I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco.
L’iscrizione all’AIRE o il diritto di voto in Italia, non aprono un diritto all’assistenza sanitaria in Italia.
Tuttavia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996 ai cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.
Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di emigrato.
In mancanza dell’attestato del consolato, può essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.
Attenzione: Alcune regioni (ad esempio il Veneto) garantiscono un assistenza sanitaria più ampia nei confronti dei cittadini emigrati dalla propria regione. Pertanto si consiglia di rivolgersi presso gli Assessorati regionali e provinciali alla Sanità.
Sarebbe, pertanto, prudente tutelarsi con una polizza assicurativa privata contro eventi sanitari imprevisti.
La mobilità sanitaria internazionale negli Stati UE e negli Stati in convenzione
Il sistema di Mobilità Internazionale si colloca come parte del più vasto sistema di assistenza a carico dello Stato ed ha lo scopo di tutelare, dal punto di vista dell’assistenza sanitaria, gli assistiti che si spostano all’interno degli Stati dell'Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europero (SEE: Norvegia, Islanda e Liechtenstein)e dei Paesi in Convenzione (Argentina, Australia, Brasile, Capo Verde, Città del Vaticano e Santa Sede, Croazia, Ex Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino, Tunisia), con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
In applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 1408/71 e n. 574/72 e di quanto disposto dalle singole convenzioni, i nostri assistiti che si spostano in Europa e negli Stati in convenzione, per motivi vari (turismo studio, lavoro, pensionati che trasferiscono la residenza), per poter usufruire dell’assistenza sanitaria a carico dello Stato italiano, devono presentare alle istituzioni competenti o ai prestatori di cure degli Stati esteri alcuni formulari che attestano il diritto di godere delle prestazioni sanitarie.
Sulla base di questi attestati viene erogata l’assistenza e, in seguito, gli Organismi di collegamento degli Stati UE inviano le fatture a questo Ministero, quale organismo di collegamento, chiedendone il rimborso . Il Ministero, a sua volta, per conto delle Regioni e delle ASL di rispettiva appartenenza, chiede agli Stati esteri il rimborso dei crediti relativi all’assistenza fornita a cittadini stranieri in Italia. Debiti e crediti vengono imputati alle ASL competenti e, in sede di assegnazione della quota di Fondo sanitario nazionale alle regioni, si tiene conto della compensazione debiti-crediti.
Come accennato in precedenza, al fine di poter usufruire dell’assistenza sanitaria, è necessario che l’assistito presenti alla struttura sanitaria o all’istituzione competente un formulario che attesti il suo diritto a godere delle prestazioni sanitarie.
Tale attestato viene rilasciato dall’istituzione del luogo ove l’assistito è assicurato, in Italia dalla ASL di residenza. L’attestato di diritto permette al suo titolare di ricevere le prestazioni sanitarie in forma diretta alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato e nulla è dovuto se non l’eventuale partecipazione alle spese.
Inoltre a seconda dell’attestato e quindi della situazione protetta, e a secondo di quanto previsto dalla singola convenzione, si ha una copertura sanitaria completa o limitata a determinate prestazioni.
E pertanto, ad esempio :
- un’assistenza sanitaria completa viene assicurata dal modello E106 (o dal modello equivalente previsto da una convenzione) al lavoratore distaccato (ed ai familiari che risiedono con lui), dal modello E121 (o dal modello equivalente previsto da una convenzione) ai pensionati che trasferiscono la residenza in un altro Paese e ai propri familiari (residenti nello stesso paese o in uno diverso);
- un’assistenza altamente specializzata viene assicurata dal modello E112 ( o dal modello equivalente previsto da una convenzione);
- un diritto di accesso diretto alle cure sanitarie che si rendono necessarie "nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora" viene assicurato dalla Tessera Europea di Assicurazione Malattia, o dal suo certificato sostitutivo provvisorio, in caso di temporaneo soggiorno per motivi di turismo o per brevi missioni.
- un’assistenza limitata alle sole cure urgenti viene assicurata dal modello previsto dalle singole convenzioni in caso di temporaneo soggiorno per motivi diversi dal lavoro.
EMERGENZE
L’Unita’ di Crisi è la struttura del Ministero degli Affari Esteri a cui è affidato il compito istituzionale di assistere i connazionali e tutelare gli interessi italiani all’estero in situazioni di emergenza.
A partire dal 2000 l’Unità di Crisi e’ stata posta alle dirette dipendenze del Segretario Generale, acquisendo una maggiore autonomia funzionale e decisionale soprattutto alla luce dell’utile esperienza accumulata attraverso gli anni. Essa agisce in collegamento con gli Organi istituzionali dello Stato di volta in volta interessati, nonché con analoghe strutture dei Paesi dell’Unione Europea e di altri Paesi.
Operativa 24 ore su 24, animata da una squadra di poco meno di trenta persone, l’Unità di Crisi è una struttura flessibile, snella e capace di reagire con velocità nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza. L’organizzazione interna è semplice e ben definita, proprio per assicurare univocità nelle decisioni e rapidità ed efficacia nella loro attuazione. Tutto il personale, indipendentemente dalle funzioni svolte, è polivalente ed addestrato alla gestione operativa.
Qui di seguito alcune informazioni su chi contattare in caso di emergenza:
Tel. +39 6 36225
E-mail: [email protected]
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TASSE
LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI RESIDENTI ALL'ESTERO
A) I NON RESIDENTI
Chi sono i NON residenti
Ai fini delle imposte sui redditi sono considerati "non residenti" coloro che:
- non sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili);
- ai sensi del codice civile, non hanno nel territorio dello Stato italiano né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale).
Se manca anche una sola di queste condizioni i contribuenti interessati sono considerati residenti. I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza.
Tutti i cittadini italiani, ovunque siano nati, che risiedono fuori dal territorio nazionale per più di un anno devono richiedere al proprio Comune la cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente (se residenti precedentemente in Italia) e conseguentemente il trasferimento nell’Anagrafe dei residenti all’estero (A.I.R.E.) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio, entro tre mesi dall’arrivo nel paese estero (Legge n. 470/88).
Tuttavia, si considerano "residenti", salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999.
I cittadini che hanno trasferito la propria residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siano effettivamente residenti dove hanno indicato, devono essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all’estero. Sono tenuti a dimostrare che in Italia non hanno né la dimora abituale né il complesso dei rapporti riguardanti sia gli affari che gli interessi (allargati, oltre che agli aspetti economici, anche a quelli familiari, sociali e morali). Sarà quindi possibile utilizzare qualsiasi mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare, l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso paese estero, ovvero l’esercizio di una qualsiasi attività economica con carattere di stabilità.
Il domicilio fiscale in Italia dei non residenti
Il domicilio fiscale è un dato necessario che permette di individuare con certezza l’ufficio dell’amministrazione finanziaria competente a controllare i dati della dichiarazione dei redditi. In base alle norme fiscali italiane i contribuenti non residenti, ai fini delle imposte sul reddito, hanno il domicili fiscale nel Comune italiano nel quale hanno prodotto il reddito (o, se l’attività vienesvolta in più Comuni, nel Comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato).
I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti all’estero, avendo trasferito la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati nel D.M. 4 maggio 1999, hanno invece il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.
Il Codice Fiscale dei non residenti
Il codice fiscale (costituito da un’espressione alfanumerica di 16 caratteri) rappresenta lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazionipubbliche. Per essere valido deve essere registrato negli archivi dell’Anagrafe Tributaria gestiti dall’Agenzia delle Entrate.
Sono a disposizione dei Consolati (sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it) ulteriori funzioni per migliorare i servizi forniti e aggiornare le informazioni anagrafiche.
Ad esempio, il Consolato può:
– inoltrare, su istanza del cittadino, la richiesta di duplicato del tesserino plastificato del codicefiscale;
– aggiornare direttamente i dati negli archivi dell’Anagrafe Tributaria, in caso di variazione di residenza all’estero o di decesso di un cittadino al quale è stato attribuito il codice fiscale.
Le principali imposte italiane per i non residenti
Le principali imposte che possono riguardare i non residenti sono:
1) l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef);
2) l’addizionale regionale all’Irpef;
3) l’addizionale comunale all’Irpef;
4) le imposte sui trasferimenti di proprietà degli immobili (Iva o imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale);
5) l’imposta comunale sugli immobili (Ici);
6) l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
I non residenti titolari di redditi imponibili in Italia sono soggetti ai seguenti obblighi fiscali:
– presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai fini Irpef - ad eccezione dei casi di esonero - e versamento delle relative imposte (saldo per l’anno precedente e acconti per l’anno in corso);
– se possiedono beni immobili, oltre all’Irpef devono pagare l’Ici e, se l’immobile non è concesso in locazione, la tassa sui rifiuti (entrate comunali). La dichiarazione Ici, al contrario di quanto avviene per quella relativa all’Irpef, non si presenta ogni anno, ma solo in caso di variazioni che si sono verificate nel corso dell’anno (ad esempio acquisto di immobili);
– in caso di successione, per i beni immobili siti nel territorio italiano e per i diritti immobiliari c’è l’obbligo di presentazione della relativa dichiarazione. Inoltre, a decorrere dal 3 ottobre 2006 è stata reintrodotta l’imposta sulle successioni e donazioni.
Sono dovute inoltre le imposte ipotecaria e catastale nella misura del 2% e dell’1% applicate alla base imponibile determinata secondo le disposizioni relative all’imposta sulle successioni.
1) Irpef: i redditi tassabili dei non residenti
Ai fini dell’applicazione dell’Irpef nei confronti dei non residenti, si considerano prodotti in Italia e sono quindi soggetti ad imposizione da parte dello Stato italiano - salvo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni - i redditi che hanno avuto origine nel territorio italiano e derivano da:
- attività di lavoro dipendente;
- attività di lavoro autonomo, d’impresa, eccetera;
- pensioni e assegni assimilati;
- fabbricati e terreni ubicati in Italia;
- redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze).
2) e 3) Le addizionali regionali e comunali all'Irpef
Anche le persone non residenti nel territorio dello Stato sono obbligate al pagamento dell’addizionale regionale e comunale all’Irpef se, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef dopo aver scomputato tutte le detrazioni spettanti e i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo.
T.U.I.R. – Articolo 6
1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d’impresa; f) redditi diversi.
Le addizionali regionali e comunale all’Irpef 2006 sono dovute alla Regione e al Comune nei quali il contribuente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa.
Come si calcolano
L’importo dovuto si determina applicando le relative aliquote al reddito complessivo determinato ai fini dell’Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell’Irpef stessa.
L’aliquota dell’addizionale regionale è stabilita per tutto il territorio nazionale generalmente nella misura dello 0,9%, ma ogni singola regione, in deroga alle disposizioni generali, può aver deliberato delle esenzioni o una maggiorazione fino all’1,4%.
L’addizionale comunale all’Irpef, invece, varia da Comune a Comune, in quanto rimessa alla discrezione dei Comuni che possono istituirla e aggiornarla con proprio provvedimento. L’aliquota non può mai superare lo 0,8%.
Dal 2007 è dovuto, inoltre, l’acconto per l’addizionale comunale all’Irpef al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa.
Il Comune ha la facoltà dal 1° gennaio 2007 di deliberare una soglia di esenzione, cioè prevedere che al di sotto di un determinato reddito, il contribuente sia esentato dal pagamento dell’addizionale.
Per verificare se il Comune ove si ha il domicilio fiscale ha deliberato l’addizionale, o ha stabilito una soglia di esenzione, si può fare riferimento al sito internet www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/index.htm. Inoltre, l’elenco dei Comuni che hanno deliberato l’addizionale è riportato annualmente nelle istruzioni per la compilazione del Modello Unico.
Come si pagano
Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il saldo delle addizionali regionale e comunale all’Irpef viene determinato dai sostituti d’imposta all’atto delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi. L’importo dell’addizionale regionale viene trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili, entro il mese di novembre, oppure alla cessazione del rapporto se quest’ultimo è antecedente alla fine del periodo d’imposta.
L’acconto dell’addizionale comunale è invece trattenuto a partire dal mese di marzo e suddiviso in un numero massimo di 9 rate.
Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (tra cui rientrano di solito i non residenti) la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.
B) LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI NON RESIDENTI
Il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi dei non residenti
Chiunque possieda redditi imponibili prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararli all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello UNICO, salvo i casi di esclusione previsti espressamente. Per ogni periodo d’imposta viene approvato un apposito modello Unico Persone Fisiche, quindi ogni anno il modello Unico è diverso.
Il modello Unico, con le relative istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, può essere prelevato anche dal sito internet dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it. Un’apposita sezione delle istruzioni è dedicata proprio alle persone non residenti.
L'Irpef, chi deve pagarla e su quali redditi
L’Irpef, imposta sul reddito delle persone fisiche, fonda il suo presupposto sul possesso di redditi in denaro o in natura compresi nelle seguenti sei categorie:
- fondiari: dominicali e agrari dei terreni, dei fabbricati;
- capitali: dividendi, interessi attivi, rendite perpetue;
- lavoro dipendente: prestazioni di lavoro, pensioni, assimilati;
- lavoro autonomo: arti e professioni, autori, amministratori e sindaci di società;
- impresa: prestazioni di servizi, imprese non agricole;
- diversi: lavoro autonomo occasionale, affitto di terreni per uso non agricolo, plusvalenze, ecc.
Sono obbligate a pagare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi tutte le persone fisiche residenti e non residenti e queste ultime esclusivamente per i redditi prodotti nel nostro Paese.
Vale a dire che sono assoggettati all’Irpef i redditi elencati in precedenza e prodotti in Italia o all’estero da parte dei contribuenti residenti in Italia; i non residenti, invece, sono tenuti a pagare l’imposta esclusivamente per i redditi conseguiti in Italia.
Controllare se si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione
La prima cosa da fare è controllare se si è tenuti o meno a fare la dichiarazione.
In particolare, sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi coloro che nel periodo d’imposta considerato hanno posseduto:
– redditi di qualsiasi tipologia, eccetto quelli per i quali è obbligatoria la tenuta di scritture contabili, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro;
– solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto;
– solo redditi di lavoro dipendente erogati da più sostituti d’imposta, se è stato chiesto all’ultimo di tenere conto dei redditi corrisposti durante i rapporti precedenti e quest’ultimo ha effettuato le operazioni di conguaglio;
– redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a 7.500 euro ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro.
Il contribuente esonerato può comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni e/o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze d’imposta derivanti dalla dichiarazione presentata precedentemente o da acconti versati.
ATTENZIONE
Per ottenere i rimborsi d’imposta dovuti in base a convenzioni internazionali
non si deve presentare il modello UNICO.Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso è di 48 mesi dal momento in cui è stata effettuata la ritenuta. L’istanza può essere presentata oltre che dal soggetto possessore del reddito (il sostituito) anche dal sostituto che ha effettuato la ritenuta. Le domande dovranno essere corredate in ogni caso da una certificazione di residenza rilasciata dalle Autorità fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione stessa.
L’esonero dalla dichiarazione è inoltre previsto se l’imposta lorda calcolata sul reddito complessivo, diminuito delle deduzioni relative alla c.d. "no tax area", al netto delle ritenute subite, non supera l’importo di 10,33 euro.
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione tutti coloro che non rientrano nelle condizioni di esonero elencate dettagliatamente nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
I Redditi di Terreni e Fabbricati
Ai sensi della normativa italiana, i redditi di terreni e fabbricati ubicati nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia anche se sono posseduti da contribuenti non residenti.
Tuttavia, se il contribuente risiede in un Paese che ha stipulato con l’Italia una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (l’elenco delle Convenzioni in vigore è riportato nel capitolo 5), potrà certamente fruire delle misure previste dalla Convenzione stessa, per evitare che su tali redditi si verifichi una seconda imposizione.
L’Irpef sugli immobili è dovuta per il reddito derivante da terreni e/o fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento.
Per poter dichiarare l’immobile si deve conoscere la rendita catastale, che può essere individuata nei contratti di acquisto o nelle dichiarazioni di successione.
Se non si è in possesso della rendita catastale è possibile richiederla agli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio o consultare il sito www.agenziaterritorio.gov.it
La deduzione per l’abitazione principale
Un contribuente non residente, proprietario di un immobile ad uso abitativo in Italia, non può usufruire della deduzione Irpef prevista per l’abitazione principale, in quanto questa è concessa solo se l’unità immobiliare è effettivamente adibita ad abitazione principale ed il contribuente vi dimora abitualmente.
Gli immobili in affitto
Se l’immobile è concesso in locazione, viene assoggettato a tassazione l’85% del canone annuo di locazione.
Ai fini dell’applicazione dell’Irpef un ulteriore abbattimento del canone del 30% (oltre alla riduzione forfettaria del 15%) è previsto per il proprietario che concede in affitto un proprio immobile situato in un Comune ad alta densità abitativa oppure attraverso contratti di locazione “concordati” (disciplinati dalla legge n. 431 del 1998).
I redditi di Lavoro Dipendente e Assimilati Nel modello Unico, vanno dichiarati i redditi di lavoro dipendente e assimilati (come le pensioni e i compensi per le collaborazioni coordinate e continuative, ora collaborazioni a progetto) percepiti in Italia da contribuenti residenti all’estero. In particolare, per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati, sono soggetti a imposizione (e quindi all’obbligo di dichiarazione) i redditi: – percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale non è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni; – percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi sia in Italia che nelloStato estero; – percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi solo in Italia. Nelle prime due ipotesi il contribuente ha diritto, nel proprio Paese di residenza fiscale, al rimborso delle imposte pagate in Italia. Per il trattamento di stipendi e pensioni è quindi necessario consultare le singole Convenzioni che sono reperibili nel sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (http://www.finanze.it/) nella sezione “Fiscalità internazionale”. Stipendi Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le Convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il lavoratore residente all’estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni; b) le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all’estero; c) l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia. In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano. Pensioni Sono imponibili comunque in Italia le pensioni corrisposte, a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a cittadini non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private. Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo Stato italiano, da una sua articolazione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia. Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, organismi o istituti previdenziali italiani preposti all’erogazione del trattamento pensionistico (ad esempio l’Inps). In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario. Borse di studio Per quanto riguarda le borse di studio è previsto, in genere, dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, che le somme che gli studenti e gli apprendisti percepiscono, allo scopo di provvedere al mantenimento e alla loro istruzione e formazione, non sono imponibili in Italia qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni: – siano percepite da soggetti non residenti, o che erano non residenti immediatamente prima di giungere nel nostro paese, che qui soggiornano al solo scopo di compiere gli studi o completare la propria formazione; – provengano da fonti estere. Collaborazioni coordinate e continuative (ora collaborazioni a progetto) Per quanto riguarda i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, ora collaborazioni a progetto, se questi non sono imponibili in Italia sulla base delle disposizioni convenzionali, il sostituto d’imposta italiano può applicare direttamente l’esenzione secondo le normali procedure previste nel caso di agevolazioni convenzionali. Qualora invece il reddito risulti imponibile in Italia, l’imposizione avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale in materia. Pertanto, il sostituto opera una ritenuta a titolo d’imposta sulla parte imponibile del reddito e questo non dovrà essere indicato in dichiarazione. I redditi derivanti da Attività Libero Professionali I redditi conseguiti svolgendo libere professioni o altre attività di carattere indipendente, esercitate in Italia da una persona residente in uno Stato non legato all’Italia da Convenzione per evitare le doppie imposizioni, si considerano imponibili in Italia e vanno indicati nel quadro RE del Fascicolo 3 del Modello Unico Persone fisiche. Anche nel caso di residenti in Paesi con cui sia in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, tali redditi sono in genere imponibili in Italia se l’attività viene svolta abitualmente in una sede fissa - ad esempio, il locale di consultazione di un medico, l’ufficio di un architetto o di un avvocato - per la porzione di reddito attribuibile a tale sede. Se il residente in uno Stato legato all’Italia da Convenzione per evitare le doppie imposizioni esercita nel nostro Paese una libera professione, senza avvalersi di una sede fissa, l’Amministrazione finanziaria italiana, in genere, non è tenuta a tassare i relativi redditi. I redditi derivanti da attività libero-professionali, imponibili in Italia e percepiti da residenti all’estero, sono sottoposti ad imposizione nel seguente modo: – se i compensi sono erogati da committenti che sono sostituti d’imposta, subiscono una ritenuta a titolo d’imposta (definitiva) del 30%; – se i compensi sono erogati da committenti che non sono sostituti d’imposta, devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Redditi d'Impresa
Sia la legislazione italiana che le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni dispongono che il reddito d’impresa (da indicare nei quadri RF, RG e RD nel fascicolo 3 del Modello Unico Persone fisiche) conseguito nel territorio nazionale da contribuenti non residenti è imponibile in Italia solo nel caso in cui sia attribuibile ad una stabile organizzazione situata in Italia.L’effettiva esistenza di una stabile organizzazione è definita dalle singoleConvenzioni fiscali. L’espressione “stabile organizzazione” in linea di massima comprende:
– una sede di direzione;
– una succursale;
– un ufficio;
– un’officina;
– un laboratorio;
– un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata sia superiore ai 12 mesi;
– una miniera o un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali.
Le spese deducibili e detraibili
In alcuni casi sono previste delle riduzioni di imposta per i contribuenti che hanno sostenuto spese di particolare rilevanza sociale.
A seconda dei casi, questi oneri possono essere fatti valere nella dichiarazione in due modi diversi:
– alcuni sono deducibili dal reddito complessivo e permettono di ridurre il reddito imponibile, quello su cui si calcola l’imposta lorda (vale a dire che non si paga l’Irpef sulla porzione di reddito abbattuta per effetto dell’onere deducibile);
– altri oneri, i più diffusi, sono detraibili e consentono di detrarre dall’imposta il 19% della spesa sostenuta.
Quali spese per i non residenti in Italia
Le persone che non risiedono in Italia, che sono tenute a pagare l’Irpef, hanno la possibilità di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, oppure detrarre dall’imposta, alcune spese sostenute.
Le spese deducibili
I non residenti in Italia possono dedurre dal reddito complessivo le seguenti spese:
– i contributi liberali in denaro a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica Italiana, della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate, della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste Valdesi, dell’Ente morale Assemblee di Dio in Italia, dell’Unione italiana delle Chiese cristiane Avventiste del 7° giorno, dell’Unione delle Comunità Ebraiche italiane, nonché delle Comunità ebraiche per i contributi annuali, dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (l’importo deducibile non può eccedere il limite di 1.032,91 euro);
– i contributi liberali versati in favore delle organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri ad operare nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (l’importo deducibile non può eccedere il 2% del reddito complessivo dichiarato);
– i canoni, i livelli, i censi e gli altri oneri gravanti sui redditi degli immobili considerati ai fini della determinazione del reddito complessivo. Sono inoltre deducibili i contributi versati ai consorzi (stradali, di bonifica, ecc.) obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;
– le indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell’avviamento versate agli inquilini per cessata locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo;
– le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
– le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate;
– il 50 % delle imposte arretrate.
Le spese detraibili
Ai non residenti spetta inoltre la detrazione d’imposta del 19% degli importi pagati per:
– gli interessi passivi e gli oneri accessori su prestiti e mutui agrari nel limite dei redditi dichiarati per i terreni oggetto del mutuo;
– gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti con riferimento ad immobili situati in Italia. Si ricorda che il diritto alla detrazione per gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui per l’acquisto dell’abitazione principale, viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Pertanto, i contribuenti non residenti che non hanno la dimora principale nell’immobile acquistato, possono fruire della detrazione solo per il periodo d’imposta in cui si è verificato il cambiamento della residenza;
– i contributi liberali in denaro, nel limite del 2% del reddito complessivo, a favore di enti pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nel settore dello spettacolo per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti oltre che per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
– le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori allo scopo costituiti, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che svolgano, senza fini di lucro, attività di studio, di ricerca, di restauro e di documentazione per l’acquisto, la manutenzione e la protezione dei beni culturali vincolati di rilevante valore artistico, nonché, sempre con riferimento ai beni culturali, le attività di documentazione e catalogazione;
– il costo specifico (in mancanza, il valore di mercato) dei beni ceduti a titolo gratuito allo Stato, alle Regioni, agli enti locali, ad enti e istituzioni pubbliche, a comitati organizzatori allo scopo costituiti, a fondazioni e associazioni senza scopo di lucro per lo svolgimento delle attività
culturali elencate nell’articolo 15, lettera h, del Testo Unico delle imposte sui redditi;
– le spese sostenute da coloro che sono obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni culturali vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939 e del D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963 (nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente);
– i contributi liberali in denaro, sempre nel limite del 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato.
Il calcolo dell'Irpef
L’Irpef è un’imposta progressiva per scaglioni, cioè non si applica in misura unica e fissa sui redditi posseduti, indipendentemente dal loro ammontare: il reddito imponibile viene suddiviso in più scaglioni, ad ognuno dei quali si applica un’aliquota d’imposta via via crescente.
Il reddito imponibile è costituito dalla somma dei redditi indicati nei vari quadri, sottratti gli oneri deducibili e la deduzione risultante in base alla “no tax area” (vedi più avanti).
Sul reddito imponibile deve essere calcolata l’imposta lorda in base alle aliquote vigenti per scaglioni.
Sull’imposta lorda si applicano poi le detrazioni spettanti: il calcolo dell’imposta va effettuato tenendo conto anche dei versamenti d’acconto effettuati nel periodo d’imposta precedente e delle eventuali eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione.
Per conoscere il nuovo sistema di determinazione dell'Irpef, si rinvia all’apposita guida prodotta dall’Agenzia e disponibile sul sito internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it nella sezione “Guide fiscali”.
La "no tax area"
La “no tax area” è quella parte di reddito che non viene sottoposta a tassazione, trattandosi di una fascia di esenzione assoluta dall’Irpef. A tutti i contribuenti, compresi i non residenti con riferimento ai redditi prodotti nel territorio dello Stato, viene riconosciuta, a prescindere dalla tipologia di reddito posseduto e del periodo di lavoro svolto nell’anno, una deduzione base teorica dal reddito complessivo, pari a 3.000 euro. Tale importo aumenta di 4.500 euro per i lavoratori dipendenti, di 4.000 euro per i pensionati, di 1.500 euro per i lavoratori autonomi e i titolari di redditi di impresa minore.
Questa ulteriore deduzione va rapportata al periodo di lavoro o pensione nell’anno, tranne che per i titolari di reddito di lavoro autonomo o d’impresa minore per i quali si applica a prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno. Per il calcolo della deduzione bisogna applicare una formula matematica. Se il risultato di tale calcolo è:
– uguale o minore di zero, non spetta alcuna deduzione;
– uguale o maggiore di 1, la deduzione spetta per intero;
– compreso tra zero e 1, la deduzione spetta parzialmente.
La “no tax area” non va ad incidere sul calcolo delle addizionali regionale e comunale.Per esse, infatti, la base imponibile è costituita dal reddito complessivo al netto dei soli oneri deducibili.
La clausola di salvaguardia
E’ prevista la possibilità per il contribuente di determinare l’Irpef, in sede di dichiarazione, applicando le disposizioni del Tuir in vigore alla data del 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli (clausola di salvaguardia).Questo al fine di evitare che il regime di tassazione delle persone fisiche determini per alcunicontribuenti un carico fiscale più gravoso rispetto a quello che si otterrebbe applicando le regole valide in precedenza (previste nel Testo unico per le imposte sui redditi per il 2002 e il 2004).
La clausola di salvaguardia non si applica ai redditi assoggettati a tassazione separata, a quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e alle somme soggette ad imposta sostitutiva in relazione ai particolari criteri impositivi per essi previsti.
Le detrazioni previste secondo il sistema di tassazione precedente sono riportate nelle istruzioni alla compilazione del Modello Unico oltre che nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
C) COME E QUANDO SI PRESENTA
I contribuenti non residenti che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dall’Italia possono consegnare la dichiarazione, agli uffici postali, alle banche convenzionate, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e agli intermediari autorizzati (come ad esempio i Caf e i professionisti).
I contribuenti non residenti possono comunque presentare la propria dichiarazione dei redditi dall’estero inviandola per raccomandata o con altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni tali da contenerla senza piegarla.La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate, e deve recare scritto:
– cognome e nome del contribuente
– codice fiscale del contribuente
– la dicitura: “Contiene dichiarazione Modello UNICO Persone Fisiche”.
Presentazione in via telematica
La dichiarazione può anche essere presentata direttamente via internet. Infatti, i cittadini italiani residenti all’estero possono richiedere il loro codice Pin, inoltrando una richiesta via web, collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Se non sei ancora registrato ai servizi”. I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la seconda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello per la dichiarazione
I non residenti in Italia titolari solo di redditi di immobili e/o redditi di lavoro dipendente o di pensione devono quindi utilizzare il modello base Unico Persone fisiche, che può essere prelevato dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Tutti i contribuenti non esonerati devono compilare il modello base per la dichiarazione, che contiene:
– il frontespizio (compreso il riquadro denominato “Residente all’estero”) con i dati identificativi del dichiarante e con quelli relativi alla dichiarazione (tipo di dichiarazione, altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, destinazione dell’8 e del 5 per mille, firma);
– i quadri dei redditi contrassegnati dalla lettera R (RA, RB, RC, RN, RP, RV, RX).
In caso di residenza all’estero si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo (ad esempio, codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc).
QUANDO si prsenta la dichiarazione
Dal 2007 sono state modificate le principali scadenze fiscali relative alla presentazione delle dichiarazioni (e dei versamenti). Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in forma cartacea è fissato dal 1° maggio al 30 giugno, per l’invio telematico invece è posticipato al 31 luglio.
ATTENZIONE: LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SEMPRE FIRMATA DAL DICHIARANTE
Come presentare la dichiarazione via Internet
Il codice PIN
L’Agenzia delle Entrate ha attivato una procedura che permette anche ai non residenti, con la collaborazione dei Consolati d’Italia, di ottenere il codice Pin necessario a trasmettere via internet la propria dichiarazione Unico Persone Fisiche ed effettuare i relativi pagamenti. I cittadini italiani residenti all’estero che intendono abilitarsi al servizio per la trasmissione delle dichiarazioni e il pagamento delle imposte on-line possono inoltrare la richiesta via web, seguendo le istruzioni presenti nel sito www.agenziaentrate.gov.it.
Si dovrà quindi:
1. compilare il modulo di richiesta di registrazione presente nel sito http://telematici.agenziaentrate. gov.it nella sezione “Se non sei ancora registrato ai servizi”;
2. stampare la richiesta e inviarla via fax al Consolato d’Italia territorialmente competente insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
3. attendere la comunicazione da parte del Consolato contenente la prima parte del codice Pin e una password. Se la richiesta sarà accettata, il Consolato recapiterà al richiedente i primi quattro caratteri del codice PIN e la password di accesso al sistema;
4. completare la ricezione del codice PIN attraverso il servizio telematico internet (http://telematici. agenziaentrate.gov.it), stampando i restanti sei caratteri e selezionando nella pagina successiva la funzione “Seconda parte del codice PIN”. Una volta ottenuto il codice Pin, il contribuente può utilizzarlo per tutti i servizi telematici offerti dall’Agenzia.
Le sanzioni
In caso di Omessa presentazione della dichiarazione è prevista una sanzione amministrativa dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 258 euro.Se non sono dovute imposte, sanzione da 258 euro a 1.032 euro. Nel caso in cui la dichiarazione compilata su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate è considerata nulla, e quindi si applicano le sanzioni previste per l’omessa presentazione. Se la dichiarazione non è firmata l’irregolarità viene sanata se il contribuente la firma entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio. In caso contrario si applicano le sanzioni previste per l’omessa presentazione. In caso di omessa o errata indicazione di redditi, o esposizione di indebite deduzioni/detrazioni la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della maggiore imposta o del minor credito. La stessa sanzione è prevista in caso di indebite deduzioni dall’imponibile e di detrazionid’imposta. In casi di errori materiali e di calcolo sugli imponibili e le imposte la sanzione prevista è pari al 30% della maggiore imposta dovuta.
Come rimediare a dimenticanze ed errori
In base alle norme sul cosiddetto “ravvedimento” (art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997) è possibile regolarizzare, entro precisi limiti di tempo, e beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative, le omissioni e le irregolarità relative alla dichiarazione (predisposizione e presentazione). Il ravvedimento può essere utilizzato da tutti i contribuenti (persone fisiche, giuridiche, sostituti d’imposta), residenti e non residenti.
D) COME E QUANDO SI PAGANO LE IMPOSTE DERIVANTI DALLA DICHIARAZIONE
Scadenze e modalità
Dall’anno 2007 anche i termini per il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi sono stati modificati. Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione , compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio con una maggiorazione dello 0,40%.Le somme da pagare in base alla dichiarazione modello Unico 2007devono essere versate entro il 18 giugno 2007 (poiché il 16 giugno cade di sabato), oppure entro il 18 luglio 2007 con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
La modalità più comoda per pagare le imposte dall’estero è quella di effettuare il versamento tramite il servizio telematico internet F24 on line (vedi paragrafo successivo). Per poter beneficiare di questa modalità di pagamento è necessario essere titolari del codice Pin e di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it Nel caso in cui non fosse possibile effettuare i pagamenti via internet, i contribuenti non residenti hanno comunque la possibilità di versare le imposte presso una qualsiasi banca del luogo, attraverso un bonifico in euro a favore di una banca nazionale con sede in Italia. Nel bonifico si devono indicare le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza all’estero, il domicilio in Italia, la causale del versamento e l’anno a cui si riferisce.
Come pagare le imposte via Internet
Per pagare le imposte mediante il servizio telematico internet con il modello F24 on-line, i contribuenti residenti all’estero devono essere titolari di un conto corrente aperto presso Poste Italiane o presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate (l’elenco è riportato sul sito internet dell’Agenzia) ed essere in possesso del codice Pin. Il modello unificato F24 consente al contribuente di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute compensando il versamento, ove possibile, con eventuali crediti. In altre parole, il pagamento on-line viene effettuato con modalità analoghe a un bonifico bancario, cioè tramite un ordine di addebito sul proprio conto rivolto dal contribuente alla banca. Per ogni pagamento effettuato attraverso Fisconline l’Agenzia fornisce tre ricevute telematiche:
– la prima, di conferma di avvenuta accettazione del file da parte del sistema;
– la seconda, di conferma della presa in carico di ciascun versamento e della correttezza formale dei dati ad esso relativi;
– la terza, recante l’esito della richiesta di addebito sulla base di quanto comunicato dalle banche o da Poste Italiane S.p.A.
Se i dati comunicati non sono corretti, il contribuente riceverà una comunicazione di scarto. In tal caso egli dovrà rimuovere l’errore e ripetere l’operazione, preparando nuovamente il file da trasmettere.
E) LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono accordi internazionali bilaterali. Esse individuano quale dei due Stati contraenti debba esercitare la propria potestà impositiva nei confronti di soggetti, residenti in uno di essi, che abbiano maturato redditi nell’altro. Oggetto delle Convenzioni sono le imposte sul reddito e, in alcuni casi, taluni elementi del patrimonio. Esse disciplinano, altresì, la cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati contraenti. Oltre allo scopo di eliminare le doppie imposizioni, le Convenzioni mirano anche a prevenire l’evasione e l’elusione fiscale. Le Convenzioni si possono consultare anche nel sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze,www.finanze.gov.it/.
F) I PAESI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO AI FINI DELLA RESIDENZA (c.d. black list)
L’articolo 10 della legge 448/98 (Finanziaria per il 1999) ha introdotto particolari disposizioni volte a contrastare la fittizia emigrazione all’estero, per finalità tributarie, delle persone fisiche. In forza di questa norma, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto ministeriale da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.
L’elenco degli Stati e territori
Con decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 (G.U. n. 107 del 10/5/1999) sono stati individuati i seguenti Stati e territori con regime fiscale privilegiato per le persone fisiche:
Alderney Grenada Niue
Andorra Guernsey Oman
Anguilla Hong Kong Panama
Antigua e Barbuda Isola di Man Polinesia Francese
Antille Olandesi Isole Cayman San Marino
Aruba Isole Cook Sark
Bahama Isole Marshall Seychelles
Bahrein Isole Vergini Britanniche Singapore
Barbados Jersey Saint Kitts e Nevis
Belize Libano Saint Lucia
Bermuda Liberia Saint Vincent e Grenadine
Brunei Liechtenstein Samoa
Cipro Macao Svizzera
Costa Rica Malaysia Taiwan
Dominica Maldive Tonga
Emirati Arabi Uniti Malta Turks e Caicos
Ecuador Mauritius Tuvalu
Filippine Monaco Uruguay
Gibilterra Monserrat Vanuatu
Gibuti Nauru
G) PER SAPERNE DI PIÙ
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi)
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
Legge 27 ottobre 1988, n. 470
Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507
D.M. 4 settembre 1996 (G.U. n. 220 del 19/9/1996) e successive modificazioni ed integrazioni
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
Legge 9 dicembre 1998, n. 431
Decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 (G.U. n. 44 del 23/2/1999)
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
D.M. 4 maggio 1999 (G.U. n. 107 del 10/5/1999)
D.M. 16 dicembre 1999, n. 546 (G.U. n. 50 del 1/3/2000)
Legge 27 luglio 2000, n. 212
Decreto 17 maggio 2001, n. 281 (G.U. n. 161 del 13/7/2001)
Legge 18 ottobre 2001, n. 383
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001 (supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 29/12/2001)
D.M. 22 marzo 2002 che modifica il D.M. 23 gennaio 2002 (G.U. n. 78 del 3/4/2002)
Decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 settembre 2002 (G.U. n. 216 del 14/09/2002)
Legge 14 febbraio 2003, n. 30
Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 273
Decreto Legislativo del 10 settembre 2003, n. 276
Legge 27 febbraio 2004, n. 47
Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)
Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248
Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
Circolare del Ministero delle Finanze n. 165/E del 24 giugno 1998
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 74/E del 1° agosto 2001
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 12 aprile 2002
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 15 marzo 2004
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40/E del 9 settembre 2004
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 4 agosto 2006
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 19 gennaio 2007
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 16 marzo 2007
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 128/E del 6 giugno 2007
Istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche