Divorziare all'estero
La cosa piu' importante da sapere e' che la sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è considerata automaticamente valida in Italia ma, in seguito a recenti cambiamenti, il processo di trascrizione risulta essere meno complesso che in passato.
Infatti, con la sentenza 16978/2006 della Corte di Cassazione (sez. I civile), si e' ammessa la riconoscibilità nel nostro ordinamento di una sentenza straniera di divorzio emessa senza che sia previsto un determinato periodo di separazione tra i coniugi.
Secondo i giudici di legittimità, la circostanza che il diritto straniero (nella specie, il diritto di uno Stato degli USA) prevede che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi e il decorso di un periodo di tempo adeguato tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non rappresenta un ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto, per quanto concerne il rispetto del principio dell'ordine pubblico (richiesto dall'art. 64, comma 1, lettera g della legge 218/1995), essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi.
Chi volesse rendere efficace in Italia la sentenza ottenuta all'estero di scioglimento del proprio matrimonio, deve avviare presso l'ufficio consolare la pratica di trascrizione che verra' trasmessa all'ufficio di stato civile del comune ove è avvenuto il matrimonio.
E' necessario presentare la seguente documentazione:
- due esemplari della copia legalizzata del
provvedimento Tener presente che la sentenza deve essere passata in giudicato (*);.
- due esemplari della traduzione ufficiale della sentenza eventualmente legalizzata (la lista dei traduttori giurati e' da richiedere al consolato, sappiate che spesso l'attesa e' lunga e i costi elevati);
- due esemplari della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (**) nel
rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge 31/5/1995, n. 218 (diritto
internazionale privato).
NB: Il modulo e' disponibile presso il Consolato Generale.
Verificata la validita' dei documenti secondo la legislazione del luogo di emissione, l’Ufficio consolare provvede all’invio dei documenti al Comune italiano dove e' stato registrato il matrimonio per la trascrizione della sentenza di divorzio.
Note
(*) Sentenza passata in giudicato - Una sentenza si dice passata in giudicato quando e' trascorso il tempo utile per poter essere impugnata (in genere un anno dalla data di emissione), senza che sia stata presentata l'impugnazione (per esempio presentazione d'appello o ricorso in Cassazione). A partire da questa data la sentenza diventa definitiva.
A discrezione, il giudice, in casi particolari d'urgenza, puo' emettere sentenze con "immediata" efficacia esecutiva.
(**) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Una dichiarazione che sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. In luogo dell’autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento di identità.
Tale dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); ma se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore allora avra' la stessa validita'.
Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000).
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000).
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000.