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Cittadinanza italiana

acquisizione automatica, acquisizione su domanda

La cittadinanza si riferisce all'insieme dei diritti civili, sociali e politici che spettano al cittadino in quanto tale.
Ogni paese definisce le regole per averne diritto e abbondano le differenze. Per esempio, negli Stati Uniti viene concessa la cittadinanza a chiunque sia nato sul territorio del paese, mentre per il Giappone bisogna che il padre del bambino sia giapponese. Alcuni paesi offrono la cittadinanza automaticamente a chi sposa i propri cittadini o a persone i cui nonni sono nati in quel paese, altri no.

Anche per i casi in cui si tratta di un adulto o di un adozione, ogni paese, rispetto alla concessione della cittadinanza, adotta regole piu' o meno restrittive.

Lo stesso vale per le cittadinanze doppie (o plurime), alcuni paesi accettano il fatto che un cittadino possieda la cittadinanza in altri paesi e altri pretendono che si abbandoni ogni altro diritto se si vuole acquisire la cittadinanza nel loro.

 La doppia cittadinanza puo' essere acquisita:

- per nascita
- per discendenza, perché i genitori sono cittadini di un altro paese
- per matrimonio con un cittadino di un altro paese
- per naturalizzazione
- per concessione della cittadinanza
- per cambio di sovranità

Per gli italiani che si apprestano a mettere il piede fuori dall'Italia per un periodo piu' o meno lungo, e' utile sapere come il nostro paese si pone in relazione alle varie sfaccettature legate al diritto alla cittadinanza, nell'eventualita' di ritrovarsi ad affrontare situazioni come matrimonio, adozione o nascita all'estero.

Cittadinanza italiana


La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), in base al quale il figlio nato da padre o da madre italiani è italiano.

La cittadinanza italiana è regolata da una legge relativamente recente che, in contrasto con la legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze (Legge n. 91 del 5 febbraio 1992), fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

Come si acquista la cittadinanza italiana?

La cittadinanza puo' essere trasmessa automaticamente oppure ottenuta su richiesta.

Cittadinanza per diritto acquisito - Si ha automaticamente diritto alla cittadinanza italiana nei seguenti casi:
- per filiazione;
- per nascita sul territorio italiano in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono;
- nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis;
- per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (ne caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso);
- per adozione sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’autorità giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine di trascrizione nei registri dello stato civile, emanato dal Tribunale per i minorenni.

NOTA: se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione.

Cittadinanza su richiesta - Si puo' ottenere la cittadinanza italiana, su dichiarazione di volontà dell’interessato, presentandone richiesta, se sono soddisfatti i requisiti sottoelencati.

Stranieri discendenti da cittadini italiani per nascita (fino al 2° grado) possono ottenere la cittadinanza se ricadono in uno dei sequenti casi:
- svolgono il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
- assumono un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
- risiedono legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.

Stranieri nati sul territorio italiano possono ottenere la cittadinanza se risiedono legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.

Matrimonio con italiani

Il cittadino/a italiano/a per poter ottenere la cittadinanza italiana per il coniuge straniero, devono avere:
- residenza legale in Italia per un periodo di almeno sei mesi dopo il matrimonio oppure tre anni di matrimonio se residenti all’estero;
- validità del matrimonio;
- assenza di condanne penali;
- assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.

La domanda di acquisto della cittadinanza va indirizzata al Ministro dell’Interno e va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza, se la residenza è in Italia, o all’autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all’estero.

Naturalizzazione

Quali requisiti sono richiesti?

- dieci anni di residenza legale;
- reddito sufficiente;
- assenza di precedenti penali;
- rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).

Il numero di anni può essere abbreviato a:

- tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;

- quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;

- cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;

- sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano; non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.

La domanda dello straniero va intestata al Presidente della Repubblica e presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.

Documentazione da presentare alla prefettura


Ecco la lista della documentazione da preparare in previsione di una richiesta di acquisto di cittadinanza italiana.

Documenti AUTOCERTIFICABILI

- certificato Generale del Casellario Giudiziale (in bollo);
- certificato di Stato di famiglia (in bollo);
- certificato storico di residenza; se i Comuni di residenza legale sono stati più di uno, va presentato un certificato anagrafico storico per ogni Comune (in bollo);
- copia autenticata dei modelli 740 o 101 del triennio antecedente la domanda oppure certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte Dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda.

Documenti NON AUTOCERTIFICABILI:

- richiesta di acquisto della cittadinanza da compilarsi su un modello prestampato reperibile presso la Prefettura competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato;
- atto di nascita del paese di origine completo di tutte le generalità; in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall'autorità diplomatica-consolare del paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, nella quale vanno indicate le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché la paternità e la maternità del richiedente;
- certificato penale del Paese di origine e dei Paesi in cui si è risieduto (autocertificabile solo dai cittadini comunitari).
- autorizzazione alle competenti autorità del paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle autorità diplomatiche italiane, da compilare su modello prestampato da ritirarsi presso la Prefettura;
- certificato di svincolo dalla cittadinanza di origine tranne nel caso in cui la propria cittadinanza non si perda automaticamente con l’acquisto volontario di una straniera;
- solo per richiedenti la cittadinanza per residenza in Italia: dichiarazione di rinuncia alla protezione dell’autorità diplomatico consolare italiana nei confronti dell’autorità del paese di origine, da compilare su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura .
- solo per richiedenti la cittadinanza in seguito a matrimonio: certificato di cittadinanza italiana del coniuge in bollo.

Dopo la presentazione della domanda, vengono richiesti dall’autorità competente altri documenti quali:
- carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica presso la Pretura e il Tribunale competenti per territorio in relazione alla località di residenza dell’interessato.
- dati relativi all’ingresso e al soggiorno dell’interessato.
- solo per richiedenti la cittadinanza in seguito a matrimonio: estratto dai registri di matrimonio del comune italiano presso il quale è stato trascritto il relativo atto.

NOTA: Il richiedente, per abbreviare l’iter del procedimento, può sempre esibire o inviare per via telematica copia, anche non autenticata, dei certificati in suo possesso!

Perdita della cittadinanza italiana

Il cittadino italiano può perdere la cittadinanza
automaticamente o per rinuncia.

Automaticamente

Si perde il diritto alla cittadinanza nei seguenti casi:

- per arruolamento volontario nell’esercito di uno Stato straniero o per svolgimento di un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano;

- se durante lo stato di guerra con uno Stato estero, il cittadino abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato;

- in caso di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottato a condizione che detenga o acquisti un’altra cittadinanza.

Rinuncia

I casi in cui si perde la cittadinaza per rinuncia sono i seguenti:

- l'adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, può rinunciare alla cittadinanza italiana sempre che detenga o riacquisti un'altra cittadinanza;

- il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza, può rinunciare alla cittadinanza italiana;

- il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, può rinunciarvi a condizione che detenga un’altra cittadinanza.

NOTA: Il minorenne non può mai perdere la cittadinanza italiana, nemmeno se uno dei genitori la perde o riacquista una cittadinanza straniera.


Riacquisto della cittadinanza italiana

Automaticamente - dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi rinunci.

Su domanda - i casi sono molteplici:
- prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane; assumendo, o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all’estero;

- presentando, per i residenti all’estero, presso l’autorità consolare italiana, una dichiarazione tesa al riacquisto della cittadinanza italiana e stabilendo entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia;

- mediante dichiarazione da parte della cittadina italiana che ha perduto automaticamente la cittadinanza per matrimonio con uno straniero celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948.

Cittadinanze plurime
L’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana, ad eccezione che la cittadinanza acquistata sia quella di uno dei seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia.

La Francia prevede alcune eccezioni per i casi di naturalizzazione agevolata previsti dal II protocollo di Emendamento alla Convenzione di Strasburgo del 24 marzo 1995.

Le donne sposate con uno straniero perdono la cittadinanza italiana? Le donne sposate prima del 1° gennaio 1948 con stranieri che hanno automaticamente acquisito la cittadinanza del marito per matrimonio, possono riacquistare la cittadinanza italiana, anche se residenti all’estero, con una semplice dichiarazione. Le donne che abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio contratto dopo 1° gennaio1948, comunque non perdono la cittadinanza italiana per il fatto dell’acquisto automatico della cittadinanza straniera del marito.


Normativa

Legge n. 555 del 13.6.1912 - Sulla cittadinanza italiana
(G.U. n. 153 del 30.6.1912). Abrogata dalla legge n. 91/1992.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 9.4.1975. (Riconobbe il diritto della donna al mantenimento della cittadinanza nel caso di acquisizione involontaria di altra cittadinanza per matrimonio).

Legge n. 151 del 19.5.1975 - Riforma del diritto di famiglia (G.U. n. 135 del 23.4.75), entrata in vigore il 21.9.1975.
(Negli articoli nn. 25, 218 e 219 essa recepì le determinazioni della già citata sentenza n. 87/1975 e approntò un dispositivo di recupero della cittadinanza).

Sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 28.1.1983. (Riconobbe la trasmissibilità della cittadinanza per via materna).

Legge n. 123 del 21.4.1983 - Disposizioni in materia di cittadinanza (G.U. n. 112 del 26.4.1983), entrata in vigore il 27.4.1983; abrogata dalla legge n. 91/1992.
(Abolì l’automatismo nell’acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio, ribadì la facoltà della donna di trasmettere la cittadinanza ed introdusse l’obbligo di opzione per i doppi cittadini).

Legge n. 180 del 15.5.1986 - Modificazioni all’articolo 5 della legge 21.4.1983, n. 123 (G.U. n. 113 del 17.5.86), entrata in vigore il 18.5.1986; abrogata dalla legge n. 91/1992.
(Estese il termine per l’opzione introdotta dalla legge n. 123/1983 fino all’entrata in vigore di una nuova legge organica sulla cittadinanza).

Parere del Consiglio di Stato n. 1060/90 del 7.11.90.
(Vi veniva data definitiva risposta ad alcuni dubbi interpretativi originati dalle innovazioni legislative del 1983).

Legge n. 91 del 5.2.1992 - Nuove norme sulla cittadinanza (G.U. n. 38 del 15.2.1992), entrata in vigore il 16.8.1992.

D.P.R. n. 572 del 12.10.1993 - Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (G.U. n. 2 del 4.1.1994).

D.P.R. n. 362 del 18.4.1994 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana
(G.U. n. 136 del 13.6.1994).

Parere del Consiglio di Stato n. 199/97 del 5.3.1997.
(Si espresse per il mantenimento della cittadinanza italiana della donna coniugata con cittadino italiano e naturalizzata straniera in vigenza della legge n. 555 del 1912).

Legge n. 14 Dicembre 2000, n. 379 - Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti.